Art. 33.
(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici e di promuovere la diffusione e la conoscenza del regime di produzione biologica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, adotta iniziative in materia di comunicazione istituzionale, informazione e promozione, volte ad accrescere la reputazione e la conoscenza delle caratteristiche specifiche, nonché degli eventuali vantaggi, del regime di produzione biologica e dei prodotti biologici, evidenziando in particolare, gli aspetti riguardanti la qualità, la sicurezza degli alimenti, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, l'etichettatura, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da

 

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adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comitati di cui agli articoli 29 e 30, è approvato il programma relativo alle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, tali iniziative devono essere rivolte ai prodotti la cui etichetta reca il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato al marchio nazionale, e comunque ai prodotti il cui intero ciclo di produzione è stato realizzato dai produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 32.